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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 25

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'AIDS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 21 giugno 1988

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS
Art. 3 Commissione consultiva tecnico-scientifica
Art. 4 - Centro virologico regionale di riferimento
Art. 5 - Accertamenti sul sangue destinato alla trasfusione
Art. 6 - Laboratori e istituzioni private impegnate nella diagnosi eziologica delle infezioni da HIV
Art. 7 - Relazione della Giunta al Consiglio regionale
Art. 8 - Provvedimenti di attuazione e fondi di finanziamento
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto degli indirizzi emanati dallo Stato ai sensi dell'art. 5 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, e nel quadro della programmazione regionale in materia socio-sanitaria, promuove specifici interventi per il controllo epidemiologico della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); lo studio dei fattori che ne favoriscono la diffusione; la predisposizione e l'attuazione delle misure di prevenzione; l'assistenza sociale e sanitaria ai malati fin dagli stadi prodromici della malattia.
2. La Regione Emilia-Romagna promuove la partecipazione degli Enti locali, di altri Enti pubblici nonché dei soggetti non istituzionali che operino nel settore, all'elaborazione ed alla realizzazione delle linee di intervento di cui al comma precedente.
Art. 2
Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS
1. La Giunta regionale propone al Consiglio un programma degli interventi per la prevenzione, il controllo e la lotta contro l'AIDS che deve contenere indicazioni per:
a) l'educazione sanitaria della popolazione - eventualmente anche nei luoghi di lavoro e nelle scuole - ed in particolare dei soggetti esposti a rischio;
b) la costituzione, in collaborazione con le Unità sanitarie locali e le strutture sanitarie pubbliche e private, di un sistema regionale di informazione e di controllo, allo scopo di garantire la conoscenza e la vigilanza epidemiologica, sierologica e clinica;
c) il potenziamento dei servizi, delle strutture e dei mezzi tecnici delle Unità sanitarie locali destinati al rilevamento epidemiologico, alla profilassi, alla diagnosi ed alla cura dell'AIDS;
d) la definizione organizzativa delle strutture di base delle Unità sanitarie locali e di quelle multizonali preposte alle funzioni suddette, ai vari livelli; l'elaborazione di modelli ottimali e protocolli di attuazione delle funzioni stesse;
e) l'adeguamento dei servizi regionali preposti al coordinamento della lotta contro l'AIDS e al controllo epidemiologico delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV);
f) l'adeguamento organizzativo ed il potenziamento dell'assistenza sociale, psicologica e medico-legale nei riguardi dei soggetti esposti a rischio;
g) l'attuazione di specifici interventi, previa intesa con i competenti organi statali, presso gli istituti penitenziari;
h) il sostegno alle iniziative di informazione e prevenzione adottate da Enti pubblici e da soggetti non istituzionali, anche con sovvenzioni finanziarie e all'attuazione di progetti e programmi specifici, previo parere della Commissione tecnico-scientifica prevista dal successivo art. 3;
i) l'aggiornamento professionale degli operatori sanitari e dei servizi sociali.
2. La Regione, inoltre, nell'orientamento della ricerca sanitaria finalizzata, disciplinata dalla L.R. 26 marzo 1983, n. 12, terrà conto degli obiettivi di controllo e di studio indicati all'art. 1 della presente legge.
Art. 3(1)
Commissione consultiva tecnico-scientifica
1. Presso la Giunta regionale è istituita una Commissione regionale di consulenza tecnico-scientifica, con il compito di assistere la Giunta nel perseguimento delle finalità della presente legge.
2. La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, resta in carica due anni ed i membri che la compongono possono essere nuovamente nominati. Essa è presieduta dall'Assessore regionale alla Sanità o da un suo delegato ed è composta da:
- un esperto di igiene
- un esperto di epidemiologia
- un esperto di organizzazione e direzione sanitaria ospedaliera
- quattro esperti in malattie infettive
- un esperto in microbiologia e virologia
- un esperto in immunologia clinica
- uno psicologo
- un neuropsichiatra
- un primario di laboratorio ospedaliero
- un dirigente di centro emotrasfusionale
- un dirigente del settore per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute dei tossicodipendenti (CTST).
3. La Commissione può costituire al suo interno gruppi di lavoro, per settori o compiti specifici, eventualmente integrati da altri esperti nominati con decreto dal Presidente della Giunta regionale.
4. La Commissione collabora alla predisposizione della relazione tecnica prevista dal successivo art. 7.
5. Ai componenti la Commissione e agli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro spettano i compensi e i rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni regionali di legge.
Art. 4
Centro virologico regionale di riferimento
1. È istituito, presso il Servizio di Microbiologia e Virologia annesso all'Istituto di Microbiologia dell'Università di Bologna nell'Ospedale Policlinico Sant'Orsola, un centro regionale di riferimento per le ricerche virologiche specifiche e le indagini sierologiche intese alla diagnosi delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e virus correlati, e per il riscontro dell'efficacia delle terapie antivirali.
2. Detto centro svolgerà anche funzioni di consulenza tecnica e di coordinamento metodologico nei riguardi dei laboratori delle Unità sanitarie locali - e di quelli privati di cui al successivo art. 6 - che eseguono ricerche per la diagnosi di infezione concernente la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e le sindromi ad essa correlate.
Art. 5
Accertamenti sul sangue destinato alla trasfusione
1. In conformità del decreto ministeriale 15 gennaio 1988, n. 14, ogni unità di sangue destinata alla trasfusione ovvero alla produzione di emocomponenti o plasmaderivati deve essere sottoposta ad accertamenti di laboratorio per escludere infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) nel donatore.
Art. 6
Laboratori e istituzioni private impegnate nella diagnosi eziologica delle infezioni da HIV
1. I laboratori privati e le istituzioni di cui all'art. 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno - ivi comprese le case di cura - già funzionanti, potranno eseguire ricerche sierologiche o di altro tipo intese alla diagnosi eziologica delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e virus correlati soltanto in seguito ad autorizzazione da rilasciarsi a norma dell'art. 5 della L.R. 1 aprile 1985, n. 10 e con l'osservanza di quanto stabilito ai commi seguenti.
2. I laboratori privati e le istituzioni specificamente autorizzati ai sensi del comma 1, saranno sottoposti ai controlli di qualità interlaboratorio organizzati dalla Regione
- tramite il centro di riferimento regionale di cui all'art. 4
- nei riguardi di tutti i laboratori, pubblici e privati, che effettuano la diagnosi di infezione concernente la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e le sindromi correlate.
3. Quando ripetuti controlli di qualità non diano esito soddisfacente, la Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della L.R. 10/85, propone al Sindaco i provvedimenti necessari, non esclusa la revoca dell'autorizzazione specifica di cui al comma 1.
4. La Commissione di cui al comma precedente, nel rilascio dei pareri concernenti le autorizzazioni e i provvedimenti contemplati nel presente articolo, è integrata dal direttore del Centro regionale di riferimento indicato all'art. 4.
5. I laboratori autorizzati ai sensi del comma 1 forniscono alle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale i dati concernenti le positività rilevate per virus HIV, a fini di epidemiologia statistica.
Art. 7
Relazione della Giunta al Consiglio regionale
1. La Giunta presenterà annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'evoluzione della malattia e sulla efficacia degli interventi adottati per combatterla e prevenirla.
Art. 8
Provvedimenti di attuazione e fondi di finanziamento
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad assumere i provvedimenti di attuazione dei programmi contemplati dalla presente legge, nei quali saranno altresì previsti gli oneri finanziari conseguenti.
2. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al precedente comma si fa fronte con le assegnazioni disposte a favore della Regione dal CIPE sul Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'art. 51 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, con le assegnazioni disposte a favore della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 5 del D.L. 8 febbraio 1988, n. 27 Sito esterno convertito con Legge 8 aprile 1988, n. 109 Sito esterno nonché con i fondi previsti dalla L.R. 12 febbraio 1985, n. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 16 giugno 1988

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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