Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto degli indirizzi emanati dallo Stato ai sensi dell'art. 5 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e nel quadro della programmazione regionale in materia socio-sanitaria, promuove specifici interventi per il controllo epidemiologico della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); lo studio dei fattori che ne favoriscono la diffusione; la predisposizione e l'attuazione delle misure di prevenzione; l'assistenza sociale e sanitaria ai malati fin dagli stadi prodromici della malattia.
2. La Regione Emilia-Romagna promuove la partecipazione degli Enti locali, di altri Enti pubblici nonché dei soggetti non istituzionali che operino nel settore, all'elaborazione ed alla realizzazione delle linee di intervento di cui al comma precedente.