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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 25

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'AIDS

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 2
Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS
1. La Giunta regionale propone al Consiglio un programma degli interventi per la prevenzione, il controllo e la lotta contro l'AIDS che deve contenere indicazioni per:
a) l'educazione sanitaria della popolazione - eventualmente anche nei luoghi di lavoro e nelle scuole - ed in particolare dei soggetti esposti a rischio;
b) la costituzione, in collaborazione con le Unità sanitarie locali e le strutture sanitarie pubbliche e private, di un sistema regionale di informazione e di controllo, allo scopo di garantire la conoscenza e la vigilanza epidemiologica, sierologica e clinica;
c) il potenziamento dei servizi, delle strutture e dei mezzi tecnici delle Unità sanitarie locali destinati al rilevamento epidemiologico, alla profilassi, alla diagnosi ed alla cura dell'AIDS;
d) la definizione organizzativa delle strutture di base delle Unità sanitarie locali e di quelle multizonali preposte alle funzioni suddette, ai vari livelli; l'elaborazione di modelli ottimali e protocolli di attuazione delle funzioni stesse;
e) l'adeguamento dei servizi regionali preposti al coordinamento della lotta contro l'AIDS e al controllo epidemiologico delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV);
f) l'adeguamento organizzativo ed il potenziamento dell'assistenza sociale, psicologica e medico-legale nei riguardi dei soggetti esposti a rischio;
g) l'attuazione di specifici interventi, previa intesa con i competenti organi statali, presso gli istituti penitenziari;
h) il sostegno alle iniziative di informazione e prevenzione adottate da Enti pubblici e da soggetti non istituzionali, anche con sovvenzioni finanziarie e all'attuazione di progetti e programmi specifici, previo parere della Commissione tecnico-scientifica prevista dal successivo art. 3;
i) l'aggiornamento professionale degli operatori sanitari e dei servizi sociali.
2. La Regione, inoltre, nell'orientamento della ricerca sanitaria finalizzata, disciplinata dalla L.R. 26 marzo 1983, n. 12, terrà conto degli obiettivi di controllo e di studio indicati all'art. 1 della presente legge.

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