Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 21/06/1988 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2013
Art. 8
Provvedimenti di attuazione e fondi di finanziamento
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad assumere i provvedimenti di attuazione dei programmi contemplati dalla presente legge, nei quali saranno altresì previsti gli oneri finanziari conseguenti.
2. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al precedente comma si fa fronte con le assegnazioni disposte a favore della Regione dal CIPE sul Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'art. 51 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
, con le assegnazioni disposte a favore della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 5 del D.L. 8 febbraio 1988, n. 27
convertito con Legge 8 aprile 1988, n. 109
nonché con i fondi previsti dalla L.R. 12 febbraio 1985, n. 2.


