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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 2 luglio 1988, n. 27

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

Art. 3
Determinazione del piano territoriale regionale
1. Il piano territoriale regionale, di cui agli artt. 23 e seguenti della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, o suo stralcio ed in particolare il piano paesistico regionale adottato in adempimento a quanto previsto dall'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 Sito esterno, precisa tra l'altro le scelte e gli indirizzi programmatici al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1.
2. In particolare il piano territoriale regionale:
a) definisce la complessità dei valori presenti nel territorio e degli obiettivi di tutela e valorizzazione e l'organizzazione del sistema territoriale in cui è inserito il Parco regionale del delta del Po, tenendo particolarmente conto dei contenuti dei piani territoriali delle stazioni di cui all'art. 4;
b) individua, all'interno dei confini della regione Emilia-Romagna, sulla base delle aree delle stazioni individuate dall'art. 2, i territori da destinare a parco interregionale recependo le intese conseguite con la Regione Veneto ed il Ministero dell'Ambiente;
c) definisce gli strumenti idonei a conseguire una unitaria organizzazione del delta del Po, tenendo conto dei contenuti dei piani territoriali delle stazioni di cui all'art. 4.

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