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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 2 luglio 1988, n. 27

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambito territoriale
Art. 3 - Determinazione del piano territoriale regionale
Art. 4 - Piano territoriale della stazione
Art. 5 - Gestione del parco
Art. 6Comitato tecnico-scientifico
Art. 7 - Attuazione del Parco del delta del Po
Art. 8 - Promozione e coordinamento regionale
Art. 9 - Convenzioni
Art. 10 - Indennizzi
Art. 11 - Vigilanza e sanzioni
Art. 12 - Norme di salvaguardia
Art. 13 - Norme finanziarie
Art. 14 - Copertura finanziaria
Art. 14 bis - Disposizioni finali
Art. 1
Finalità
1. La Regione, ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, con la presente legge istituisce il Parco regionale del delta del Po al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po ed in particolare delle zone umide di importanza internazionale, per scopi culturali, scientifici, didattici, economici e sociali.
2. La Regione Emilia-Romagna mediante apposita intesa con la Regione Veneto ed il Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, opera per la realizzazione del parco interregionale del delta del Po al fine dell'unitaria organizzazione dell'intero sistema territoriale e per valorizzarne la rilevanza di interesse nazionale ed internazionale.
3. La Regione, le Province di Ferrara e Ravenna, i Comuni e gli Enti pubblici operanti nel territorio del parco uniformano la loro azione agli obiettivi di tutela e recupero dell'ambiente naturale e di sviluppo socio-economico delle popolazioni indicati nella presente legge.
Art. 2
Ambito territoriale
1. Il territorio del parco regionale del delta del Po è costituito dalle seguenti stazioni:
a) Volano - Mesola - Goro
b) Centro storico di Comacchio
c) Valli di Comacchio
d) Pinta di S. Vitale e Piallasse di Ravenna
e) Pineta di Classe e Salina di Cervia
f) Campotto di Argenta.
2. La perimetrazione provvisoria delle stazioni di cui al primo comma, comprensiva delle zone di pre-parco, è individuata nelle sei tavole in scala 1: 25.000 allegate alla presente legge.
Art. 3
Determinazione del piano territoriale regionale
1. Il piano territoriale regionale, di cui agli artt. 23 e seguenti della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, o suo stralcio ed in particolare il piano paesistico regionale adottato in adempimento a quanto previsto dall'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 Sito esterno, precisa tra l'altro le scelte e gli indirizzi programmatici al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1.
2. In particolare il piano territoriale regionale:
a) definisce la complessità dei valori presenti nel territorio e degli obiettivi di tutela e valorizzazione e l'organizzazione del sistema territoriale in cui è inserito il Parco regionale del delta del Po, tenendo particolarmente conto dei contenuti dei piani territoriali delle stazioni di cui all'art. 4;
b) individua, all'interno dei confini della regione Emilia-Romagna, sulla base delle aree delle stazioni individuate dall'art. 2, i territori da destinare a parco interregionale recependo le intese conseguite con la Regione Veneto ed il Ministero dell'Ambiente;
c) definisce gli strumenti idonei a conseguire una unitaria organizzazione del delta del Po, tenendo conto dei contenuti dei piani territoriali delle stazioni di cui all'art. 4.
Art. 4

(abrogati commi 3 e 4 da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Piano territoriale della stazione
1. Il piano territoriale della stazione è disciplinato dagli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 38 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 fatte salve le specifiche disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Il termine per l'adozione dei piani territoriali delle stazioni è di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. abrogato
4. abrogato
Gestione del parco
1. abrogato.
Comitato tecnico-scientifico
1. abrogato.
Art. 7
Attuazione del Parco del delta del Po
1. abrogato.
2. Il regolamento del Parco del delta del Po è unico per tutte le stazioni.
Promozione e coordinamento regionale
1. abrogato.
Convenzioni
1. abrogato.
Indennizzi
1. abrogato.
Art. 11
Vigilanza e sanzioni
1. abrogato.
Art. 12
Norme di salvaguardia
1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste del 13 luglio 1981 (Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1981, n. 203) in applicazione della Convenzione di Ramsar sulla tutela delle zone umide, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'adozione del piano territoriale della stazione nell'area di cui all'art. 1 del predetto decreto è vietata qualunque attività che comporti trasformazione del territorio, fatti salvi gli interventi di cui all'art. 36 - punti: "A1) restauro scientifico", "A2) restauro e risanamento conservativo", "A3) ristrutturazione edilizia", nonché di cui agli artt. 42 "manutenzione ordinaria" e 43 "manutenzione straordinaria" della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta provinciale può concedere singole deroghe al divieto di cui sopra per motivate ragioni di interesse generale e tenendo conto delle necessità di conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna, in conformità con quanto previsto dal sopracitato decreto ministeriale.
2. Sono fatte salve le concessioni edilizie e le lottizzazioni già esistenti, nonché quelle da rilasciarsi in base a convenzioni già stipulate all'atto dell'adozione del piano.
Art. 13

(aggiunti comma 1 bis e comma 1 ter da art. 41 L.R. 23 dicembre 2002 n. 38 , modificato comma 1 bis da art. 29 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, abrogato comma 1 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, poi modificato comma 1 bis da art. 36 L.R. 27 dicembre 2017 n. 25)

Norme finanziarie
1. abrogato.
1 bis. La Regione concede all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione, da parte dell'Ente, di un programma triennale operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nel triennio di riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.
1 ter. L'articolo 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 6 (Interventi per la liquidazione della Sivalco spa e per l'avvio dell'attività del Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio") è abrogato.
Copertura finanziaria
1. abrogato.
Art. 14 bis
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.

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