LEGGE REGIONALE 2 luglio 1988, n. 27
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 13
(aggiunti comma 1 bis e comma 1 ter da art. 41 L.R. 23 dicembre 2002 n. 38 , modificato comma 1 bis da art. 29 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, abrogato comma 1 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, poi modificato comma 1 bis da art. 36 L.R. 27 dicembre 2017 n. 25)
Norme finanziarie
1. abrogato.
1 bis. La Regione concede all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione, da parte dell'Ente, di un programma triennale operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nel triennio di riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.
1 ter. L'articolo 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 6 (Interventi per la liquidazione della Sivalco spa e per l'avvio dell'attività del Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio") è abrogato.