LEGGE REGIONALE 7 luglio 1988, n. 28
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE DIRIGENZIALE PRESSO GLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 dell' 11 luglio 1988
Art. 2
1. Le strutture organizzative degli Istituti si articolano in tre livelli in corrispondenza a quelli previsti dalla LR 18 agosto 1984, n. 44, secondo i criteri e nei limiti fissati dalla presente legge.
2. Le funzioni di responsabile delle strutture organizzative degli Istituti sono affidate, in relazione ai tre livelli e secondo la rilevanza degli stessi, a personale inquadrato: nella II qualifica funzionale dirigenziale, nella I qualifica funzionale dirigenziale, nella VIII qualifica funzionale.
3. Per l'organizzazione del lavoro che richieda lo svolgimento di funzioni proprie di qualifiche funzionali inferiori alla VIII, ciascun Istituto può prevedere la costituzione di unità operative semplici.
4. Per garantire l'integrazione funzionale fra le diverse strutture e per attuare specifiche finalità, ciascun Istituto può prevedere la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari aventi, di norma, carattere di temporaneità.