Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1988, n. 28

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE DIRIGENZIALE PRESSO GLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 dell' 11 luglio 1988

Art. 4
1. Gli Istituti autonomi case popolari che gestiscono, pur a diverso titolo, un numero complessivo di alloggi superiore a 15.000, si organizzano costituendo, ciascuno, fino ad un massimo di quattro strutture organizzative la cui responsabilità è affidata ad un dirigente della II qualifica funzionale dirigenziale.
2. Il numero di tali strutture è determinato in relazione all'organizzazione del lavoro per l'espletamento delle funzioni inerenti l'attività costruttiva, l'attività di gestione degli alloggi, l'attività di programmazione e sviluppo, l'attività di amministrazione.
3. Dette strutture organizzative possono essere articolate, in base al IV comma dell'art. 3, in strutture organizzative la cui responsabilità è affidata ad un dirigente della I qualifica funzionale dirigenziale, fino ad un massimo complessivo di dodici strutture.

Espandi Indice