LEGGE REGIONALE 7 luglio 1988, n. 28
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE DIRIGENZIALE PRESSO GLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 dell' 11 luglio 1988
Art. 6
1. Quando le esigenze funzionali dell'organizzazione del lavoro lo richiedano, gli Istituti autonomi case popolari possono istituire, nell'ambito delle strutture organizzative di cui ai precedenti articoli 3 e 4, anche strutture la cui responsabilità è affidata a personale inquadrato nell'VIII qualifica funzionale.
2. Il numero di dette strutture è determinato sulla base di criteri di funzionalità e tempestività della organizzazione del lavoro.