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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato12/04/1990

Data di pubblicazione della legge modificante : 11/07/1988

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1988, n. 28

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE DIRIGENZIALE PRESSO GLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 dell' 11 luglio 1988

Art. 3
1. Gli Istituti autonomi case popolari che gestiscono, pur a diverso titolo, un numero complessivo di alloggi non superiore a 15.000, si organizzano costituendo, ciascuno, fino ad un massimo di due strutture organizzative la cui responsabilità è affidata ad un dirigente della seconda qualifica funzionale dirigenziale.
2. Ciascun Istituto definisce il numero delle predette strutture organizzative in base al complessivo volume della attività istituzionale, avuto presente: l'entità del patrimonio di proprietà dell'Istituto stesso, di Comuni, di terzi, gestito nelle diverse forme di locazione o di riscatto; l'entità degli interventi di manutenzione e di quelli per la realizzazione di nuovi complessi abitativi, nonchè l'entità di eventuali programmi speciali pluriennali convenzionati con gli Enti locali. Nella determinazione di cui al presente comma si terrà conto anche della complessiva dotazione della pianta organica e della sua articolazione in qualifiche e profili professionali.
3. Dette strutture organizzative possono essere articolate in strutture organizzative la cui responsabilità è affidata ad un dirigente della prima qualifica funzionale dirigenziale, fino ad un massimo complessivo di quattro strutture.
4. Il numero delle strutture organizzative di cui al comma precedente è determinato in relazione alla organizzazione delle attività amministrative, tecniche, gestionali.

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