Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 15/06/1905 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 11/07/1988
LEGGE REGIONALE 7 luglio 1988, n. 28
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE DIRIGENZIALE PRESSO GLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 dell' 11 luglio 1988
Art. 9
1. Qualora, dopo aver attuato l'inquadramento nella II qualifica funzionale dirigenziale ai sensi del precedente articolo, il personale assegnato in sede di prima applicazione alla I qualifica funzionale dirigenziale risulti in numero superiore rispetto ai posti di organico fissati in base all'art. 7 della presente legge, il personale eccedente mantiene l'inquadramento nella predetta I qualifica funzionale dirigenziale.
2. L'Istituto che si trovi nella situazione di cui al presente articolo delibera criteri e modalità per la formazione di una graduatoria fra il personale inserito in sede di prima applicazione alla I qualifica funzionale dirigenziale al fine di individuare le posizioni da collocare in soprannumero.
3. I criteri per la formazione della graduatoria sono formulati tenendo conto, in particolare, della anzianità di qualifica e di servizio e della anzianità di svolgimento di incarichi di coordinamento, secondo la disciplina contrattuale previgente.