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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1988, n. 28

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE DIRIGENZIALE PRESSO GLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 dell' 11 luglio 1988

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli Istituti autonomi case popolari della Regione Emilia - Romagna provvedono alla ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture funzionali apicali di ciascun Istituto e fissano il numero dei posti di organico per le qualifiche funzionali dirigenziali nel rispetto dei criteri fissati dalla presente legge.
Art. 2
1. Le strutture organizzative degli Istituti si articolano in tre livelli in corrispondenza a quelli previsti dalla LR 18 agosto 1984, n. 44, secondo i criteri e nei limiti fissati dalla presente legge.
2. Le funzioni di responsabile delle strutture organizzative degli Istituti sono affidate, in relazione ai tre livelli e secondo la rilevanza degli stessi, a personale inquadrato: nella II qualifica funzionale dirigenziale, nella I qualifica funzionale dirigenziale, nella VIII qualifica funzionale.
3. Per l'organizzazione del lavoro che richieda lo svolgimento di funzioni proprie di qualifiche funzionali inferiori alla VIII, ciascun Istituto può prevedere la costituzione di unità operative semplici.
4. Per garantire l'integrazione funzionale fra le diverse strutture e per attuare specifiche finalità, ciascun Istituto può prevedere la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari aventi, di norma, carattere di temporaneità.
Art. 3
1. Gli Istituti autonomi case popolari che gestiscono, pur a diverso titolo, un numero complessivo di alloggi non superiore a 15.000, si organizzano costituendo, ciascuno, fino ad un massimo di due strutture organizzative la cui responsabilità è affidata ad un dirigente della seconda qualifica funzionale dirigenziale.
2. Ciascun Istituto definisce il numero delle predette strutture organizzative in base al complessivo volume della attività istituzionale, avuto presente: l'entità del patrimonio di proprietà dell'Istituto stesso, di Comuni, di terzi, gestito nelle diverse forme di locazione o di riscatto; l'entità degli interventi di manutenzione e di quelli per la realizzazione di nuovi complessi abitativi, nonchè l'entità di eventuali programmi speciali pluriennali convenzionati con gli Enti locali. Nella determinazione di cui al presente comma si terrà conto anche della complessiva dotazione della pianta organica e della sua articolazione in qualifiche e profili professionali.
3. Dette strutture organizzative possono essere articolate in strutture organizzative la cui responsabilità è affidata ad un dirigente della prima qualifica funzionale dirigenziale, fino ad un massimo complessivo di quattro strutture.
4. Il numero delle strutture organizzative di cui al comma precedente è determinato in relazione alla organizzazione delle attività amministrative, tecniche, gestionali.
Art. 4
1. Gli Istituti autonomi case popolari che gestiscono, pur a diverso titolo, un numero complessivo di alloggi superiore a 15.000, si organizzano costituendo, ciascuno, fino ad un massimo di quattro strutture organizzative la cui responsabilità è affidata ad un dirigente della II qualifica funzionale dirigenziale.
2. Il numero di tali strutture è determinato in relazione all'organizzazione del lavoro per l'espletamento delle funzioni inerenti l'attività costruttiva, l'attività di gestione degli alloggi, l'attività di programmazione e sviluppo, l'attività di amministrazione.
3. Dette strutture organizzative possono essere articolate, in base al IV comma dell'art. 3, in strutture organizzative la cui responsabilità è affidata ad un dirigente della I qualifica funzionale dirigenziale, fino ad un massimo complessivo di dodici strutture.
Art. 5
1. Gli Istituti autonomi case popolari possono definire le funzioni di coordinamento e le modalità di conferimento del relativo incarico, con riferimento a quanto previsto in materia dalla LR 18 agosto 1984, n. 44.
Art. 6
1. Quando le esigenze funzionali dell'organizzazione del lavoro lo richiedano, gli Istituti autonomi case popolari possono istituire, nell'ambito delle strutture organizzative di cui ai precedenti articoli 3 e 4, anche strutture la cui responsabilità è affidata a personale inquadrato nell'VIII qualifica funzionale.
2. Il numero di dette strutture è determinato sulla base di criteri di funzionalità e tempestività della organizzazione del lavoro.
Art. 7
1. Le dotazioni organiche degli Istituti autonomi case popolari, per la I e per la II qualifica funzionale dirigenziale, non potranno superare i seguenti limiti:
I qualifica funzionale dirigenziale II qualifica funzionale dirigenziale
Istituti di cui all'art. 3 della presente legge 4 2
Istituti di cui all'art. 4 della presente legge 12 5
Art. 8
1. Per la copertura in sede di prima applicazione della presente legge dei posti della II qualifica dirigenziale, ciascun Istituto delibera le specifiche norme di accesso secondo una delle seguenti modalità: concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali secondo la vigente disciplina regionale in materia, concorso interno per titoli e/ o prova selettiva riservata al personale dell'Istituto inserito in sede di primo inquadramento ai sensi degli artt. 4 e 5 della LR 28 aprile 1988, n. 13 nella I qualifica funzionale dirigenziale.
Art. 9
1. Qualora, dopo aver attuato l'inquadramento nella II qualifica funzionale dirigenziale ai sensi del precedente articolo, il personale assegnato in sede di prima applicazione alla I qualifica funzionale dirigenziale risulti in numero superiore rispetto ai posti di organico fissati in base all'art. 7 della presente legge, il personale eccedente mantiene l'inquadramento nella predetta I qualifica funzionale dirigenziale.
2. L'Istituto che si trovi nella situazione di cui al presente articolo delibera criteri e modalità per la formazione di una graduatoria fra il personale inserito in sede di prima applicazione alla I qualifica funzionale dirigenziale al fine di individuare le posizioni da collocare in soprannumero.
3. I criteri per la formazione della graduatoria sono formulati tenendo conto, in particolare, della anzianità di qualifica e di servizio e della anzianità di svolgimento di incarichi di coordinamento, secondo la disciplina contrattuale previgente.
Art. 10
1. Gli Istituti autonomi case popolari che non vi abbiano già provveduto, possono indire concorsi speciali nei limiti, secondo le modalità ed i criteri e per le finalità fissati dall'art. 24, I comma, della LR 8 marzo 1984, n. 11, richiamato dall'art. 52, III comma, della LR 28 ottobre 1987, n. 30.
Art. 11
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 Cost. Sito esterno e dell'art. 44 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 7 luglio 1988

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