LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 29
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 27 GENNAIO 1986, N. 6 RECANTE NORME SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 E DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 441
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988
Art. 1
1.
Il secondo comma dell'art. 2 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è sostituito dai seguenti:
"2. Le Amministrazioni provinciali e il Comitato circondariale di Rimini provvedono al rilevamento dei dati. A tal fine i titolari degli stabilimenti, impianti o imprese che danno luogo alla produzione dei rifiuti e che non sono soggetti all'obbligo di presentare la relazione annuale di cui al secondo comma dell'art. 11 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 devono comunicare alle Province territorialmente competenti e al Circondario di Rimini i tipi e i quantitativi dei rifiuti prodotti, detenuti, trasportati o trattati.
2 bis. La Giunta regionale, sentiti gli Enti di cui al secondo comma, determina i tempi e i modi delle comunicazioni di cui al medesimo secondo comma in relazione alle diverse tipologie di rifiuti nonchè gli indirizzi e le metodologie per la raccolta e la elaborazione dei dati ".
2.
Il terzo comma dell'art. 2 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è così modificato: