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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 27 GENNAIO 1986, N. 6 RECANTE NORME SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno E DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 441 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988

Art. 1
1.
Il secondo comma dell'art. 2 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è sostituito dai seguenti:
"2. Le Amministrazioni provinciali e il Comitato circondariale di Rimini provvedono al rilevamento dei dati. A tal fine i titolari degli stabilimenti, impianti o imprese che danno luogo alla produzione dei rifiuti e che non sono soggetti all'obbligo di presentare la relazione annuale di cui al secondo comma dell'art. 11 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno devono comunicare alle Province territorialmente competenti e al Circondario di Rimini i tipi e i quantitativi dei rifiuti prodotti, detenuti, trasportati o trattati.
Sito esterno
2 bis. La Giunta regionale, sentiti gli Enti di cui al secondo comma, determina i tempi e i modi delle comunicazioni di cui al medesimo secondo comma in relazione alle diverse tipologie di rifiuti nonchè gli indirizzi e le metodologie per la raccolta e la elaborazione dei dati ".
2.
Il terzo comma dell'art. 2 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è così modificato:
"3. La raccolta e la elaborazione dei dati sono effettuati dalla Regione per quanto riguarda i rifiuti tossici e nocivi e dalle Province e dal Comitato circondariale di Rimini per i rifiuti urbani e speciali ".

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