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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 27 GENNAIO 1986, N. 6 RECANTE NORME SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno E DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 441 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988

Art. 11
1.
Dopo il secondo comma dell'art. 16 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è aggiunto il seguente comma:
"3. Le domande di autorizzazione per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti devono essere accompagnate dal piano di recupero e valorizzazione ambientale dell'area interessata, da attuare successivamente alla chiusura della discarica o di parte di essa, a cura e spese del soggetto autorizzato ".

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