LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 29
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 27 GENNAIO 1986, N. 6 RECANTE NORME SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 E DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 441
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988
Art. 15
1.
Il secondo comma dell'art. 21 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è così sostituito:
"2. L'ente competente, ove sia rilevata la inosservanza delle norme statali o regionali ovvero delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale deono essere eliminate le irregolarità;
b) alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;
c) alla revoca della autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente ".