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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 27 GENNAIO 1986, N. 6 RECANTE NORME SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno E DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 441 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988

Art. 19
1.
Il primo comma dell'art. 30 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è così sostituito:
"1. In relazione ai provvedimenti assunti a norma degli articoli 9 e 12 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno la Giunta regionale è autorizzata nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con immenente pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, ad attuare le iniziative necessarie, ad approvare i progetti di intervento e ad assumere i conseguenti impegni di spesa ".
Sito esterno

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