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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 27 GENNAIO 1986, N. 6 RECANTE NORME SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno E DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 441 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988

Art. 20
1.
Dopo l'art. 30 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 sono aggiunti i seguenti articoli 31 e 32:
"Art. 31
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. I soggetti che non otemperino alle prescrizioni contenute nelle normative integrative regionali di cui al secondo comma dell'art. 1 sono soggetti al pagamento di una sanzione pecuniaria da Lire 500.000 a Lire 5.000.000.
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge spetta alle Province secondo le norme della LR 28 aprile 1984, n. 21. A detti enti sono devoluti i relativi proventi.
Art. 32
Delega per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
1. E' delegata ai Comuni l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 24 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, limitatamente all'abbandono di rifiuti urbani e speciali.
2. E' delegata alle Province l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal primo comma dell'art. 28 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno.
3. I proventi di tali sanzioni sono devoluti agli enti a cui è delegata l'applicazione delle sanzioni stesse ".

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