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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 27 GENNAIO 1986, N. 6 RECANTE NORME SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno E DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 441 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988

Art. 4
1. Il termine di cui al primo comma dell'art. 7 della LR 27 gennaio 1986, è prorogato fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
2.
Al secondo comma dell'art. 7 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 la lettera b) è così sostituita:
"b) delle direttive emanate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno nonche di quelle emanate dal Ministro dell'ambiente; ".
Sito esterno
3.
Al secondo comma dell'art. 7 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 la lettera c) è così sostituita:
"c) degli indirizzi e delle direttive contenute negli strumenti di pianificazione regionale di cui all'art. 3 delle eventuali direttive all'uopo emanate dalla Regione ".

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