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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 27 GENNAIO 1986, N. 6 RECANTE NORME SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno E DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 441 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988

Art. 7
1.
La lett. d) del primo comma dell'art. 13 della LR 27 gennaio 1986, n. 6 è abrogata.
2.
La lettera e) del primo comma dell'art. 13 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è così sostituita:
"e) autorizzazioni concernenti lo smaltimento dei rifiuti e approvazione di progetti di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, nei casi richiesti della legislazione regionale. I parere espressi dal Comitato in materia di progetti sostituiscono ed assorbono, a tutti gli effetti, i pareri di competenza del Comitato consultivo regionale di cui all'art. 29 della LR 24 marzo 1975, n. 18 ".
3.
La lett. g) del primo comma dell'art. 13 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è così sostituita:
"g) ogni altro caso previsto dalla presente legge e altre leggi regionali ".

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