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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 27 GENNAIO 1986, N. 6 RECANTE NORME SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno E DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 441 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988

Art. 8
1.
Al primo comma dell'art. 14 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6, dopo la lett. c) sono aggiunte le seguenti lettere d) e e):
"d) stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi;
e) trattamento dei rifiuti urbani e speciali mediante impianti di trasformazione, innocuizzazione ed eliminazione, con esclusione di quelli adibiti anche al trattamento di rifiuti tossici e nocivi ".

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