LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 29
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 27 GENNAIO 1986, N. 6 RECANTE NORME SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 E DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 441
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988
Art. 8
1.
Al primo comma dell'art. 14 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6, dopo la lett. c) sono aggiunte le seguenti lettere d) e e):
"d) stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi;
e) trattamento dei rifiuti urbani e speciali mediante impianti di trasformazione, innocuizzazione ed eliminazione, con esclusione di quelli adibiti anche al trattamento di rifiuti tossici e nocivi ".