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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 27 GENNAIO 1986, N. 6 RECANTE NORME SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno E DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 441 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988

Art. 9
1.
Il primo comma dell'art. 15 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è socì sostituito:
"1. Sono riservate alla competenza regionale le funzioni amministrative di autorizzazione e di approvazione concernenti:
a) trasporto di rifiuti tossici e nocivi;
b) stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi;
c) stoccaggio definitivo dei rifiuti in discariche di seconda categoria di tipo B destinate anche a stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi e di tipo C;
d) stoccaggio definitivo dei rifiuti in discariche di terza categoria;
e) trattamento dei rifiuti tossici e nocivi mediante impianti di trasformazione, innocuizzazione ed eliminazione;
f) trattamento dei rifiuti urbani e speciali mediante impianti di trasformazione, innocuizzazione ed eliminazione destinati anche ai rifiuti tossici e nocivi ".
2.
Il secondo comma dell'art. 15 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è così modificato:
"2. La Giunta regionale assume le determinazioni di cui alle lettere c), d), e) f) del primo comma, previo parere del Comitato di cui all'art. 12 ".

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