Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 27 GENNAIO 1986, N. 6 RECANTE NORME SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno E DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 441 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il secondo comma dell'art. 2 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è sostituito dai seguenti:
"2. Le Amministrazioni provinciali e il Comitato circondariale di Rimini provvedono al rilevamento dei dati. A tal fine i titolari degli stabilimenti, impianti o imprese che danno luogo alla produzione dei rifiuti e che non sono soggetti all'obbligo di presentare la relazione annuale di cui al secondo comma dell'art. 11 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno devono comunicare alle Province territorialmente competenti e al Circondario di Rimini i tipi e i quantitativi dei rifiuti prodotti, detenuti, trasportati o trattati.
Sito esterno
2 bis. La Giunta regionale, sentiti gli Enti di cui al secondo comma, determina i tempi e i modi delle comunicazioni di cui al medesimo secondo comma in relazione alle diverse tipologie di rifiuti nonchè gli indirizzi e le metodologie per la raccolta e la elaborazione dei dati ".
2.
Il terzo comma dell'art. 2 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è così modificato:
"3. La raccolta e la elaborazione dei dati sono effettuati dalla Regione per quanto riguarda i rifiuti tossici e nocivi e dalle Province e dal Comitato circondariale di Rimini per i rifiuti urbani e speciali ".
Art. 2
1.
Alla lett. b) dell'art. 3 della LR 27 gennaio 1986, n. 6 è soppressa la parola
" provvisorio "
.
Art. 3
1.
Al primo comma dell'art. 4 della LR 27 gennaio 1986, n. 6 dopo le parole
" LR 27 febbraio 1984, n. 6 "
sono aggiunte le parole
" anche in forme di piano stralcio settoriale ".
Art. 4
1. Il termine di cui al primo comma dell'art. 7 della LR 27 gennaio 1986, è prorogato fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
2.
Al secondo comma dell'art. 7 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 la lettera b) è così sostituita:
"b) delle direttive emanate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno nonche di quelle emanate dal Ministro dell'ambiente; ".
Sito esterno
3.
Al secondo comma dell'art. 7 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 la lettera c) è così sostituita:
"c) degli indirizzi e delle direttive contenute negli strumenti di pianificazione regionale di cui all'art. 3 delle eventuali direttive all'uopo emanate dalla Regione ".
Art. 5
1.
La lettera c) del primo comma dell'art. 8 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è così sostituita:
"c) sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 12 e viste le eventuali controdeduzioni degli enti che adottano il piano ".
Art. 6
1.
Al primo comma dell'art. 12 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6, sopo la lett f) è aggiunta la seguente legg. g):
"g) un tecnico scelto fra quelli indicati dall'Unione regionale delle Province dell'Emilia - Romagna (URPER) ".
2.
Al secondo comma dell'art. 12 della LR 27 gennaio 1986, n. 6 è aggiunto il seguente periodo:
" I pareri resi dal Comitato nella composizione integrata sostituiscono ed assorbono, ad ogni effetto, i pareri del Comitato consultivo regionale a sezioni unite di cui all'art. 29 della LR 24 marzo 1975, n. 18 ".
Art. 7
1.
La lett. d) del primo comma dell'art. 13 della LR 27 gennaio 1986, n. 6 è abrogata.
2.
La lettera e) del primo comma dell'art. 13 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è così sostituita:
"e) autorizzazioni concernenti lo smaltimento dei rifiuti e approvazione di progetti di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, nei casi richiesti della legislazione regionale. I parere espressi dal Comitato in materia di progetti sostituiscono ed assorbono, a tutti gli effetti, i pareri di competenza del Comitato consultivo regionale di cui all'art. 29 della LR 24 marzo 1975, n. 18 ".
3.
La lett. g) del primo comma dell'art. 13 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è così sostituita:
"g) ogni altro caso previsto dalla presente legge e altre leggi regionali ".
Art. 8
1.
Al primo comma dell'art. 14 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6, dopo la lett. c) sono aggiunte le seguenti lettere d) e e):
"d) stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi;
e) trattamento dei rifiuti urbani e speciali mediante impianti di trasformazione, innocuizzazione ed eliminazione, con esclusione di quelli adibiti anche al trattamento di rifiuti tossici e nocivi ".
Art. 9
1.
Il primo comma dell'art. 15 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è socì sostituito:
"1. Sono riservate alla competenza regionale le funzioni amministrative di autorizzazione e di approvazione concernenti:
a) trasporto di rifiuti tossici e nocivi;
b) stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi;
c) stoccaggio definitivo dei rifiuti in discariche di seconda categoria di tipo B destinate anche a stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi e di tipo C;
d) stoccaggio definitivo dei rifiuti in discariche di terza categoria;
e) trattamento dei rifiuti tossici e nocivi mediante impianti di trasformazione, innocuizzazione ed eliminazione;
f) trattamento dei rifiuti urbani e speciali mediante impianti di trasformazione, innocuizzazione ed eliminazione destinati anche ai rifiuti tossici e nocivi ".
2.
Il secondo comma dell'art. 15 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è così modificato:
"2. La Giunta regionale assume le determinazioni di cui alle lettere c), d), e) f) del primo comma, previo parere del Comitato di cui all'art. 12 ".
Art. 10
1.
Dopo l'art. 15 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 sono inseriti i seguenti articoli 15 bis e 15 ter:
"Art. 15 bis
Conferenza regionale
1. Per l'istruttoria dei progetti relativi a nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio definitivo dei rifiuti che sono soggetti all'approvazione regionale è istituita, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge 29 ottobre 1987, n. 441 Sito esterno, un' apposita Conferenza così composta
a) dai componenti del Comitato tecnico - consultivo regionale di cui all'art. 12
b) da un amministratore per ciascuna delle Province, delle Comunità montane, del Comitato circondariale di Rimini, dei Consorzi e dei Comuni di volta in volta interessati alla trattazione dei singoli progetti.
2. La Conferenza, oltre a svolgere i compiti demandati al comitato tecnico consultivo regionale, acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti con le esigenze ambientali e territoriali.
3. Per il funzionamento della Conferenza si applicano le modalità previste per il Comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art. 12. Per quanto riguarda i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti si applicano le norme della LR 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche.
Art. 15 ter
Approvazione dei progetti di nuovi impianti Conferenze provinciali e circondariale
1. Per l'istruttoria dei progetti relativi a nuovi impianti di trattamento e stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani e speciali, la cui approvazione è delegata alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini, gli enti delegati provvedono ad istituire apposite Conferenze cui partecipano:
a) i responsabili degli uffici provinciali o circondariale competenti ed eventualmente esperti esterni all'ente delegato;
b) un amministratore in rappresentanza della Provincia o del Comitato circondariale di Rimini e di ciascuno degli altri Enti locali di volta in volta interessati alla trattazione dei singoli progetti.
2. La composizione della Conferenza è determinata da ciascun ente delegato. I componenti di cui alla lett. a) del primo comma non possono superare il numero di sette; tra di essi possono essere nominati esperti nelle discipline attinenti le materie trattate, prescelti anche tra i funzionari tecnici regionali appartenenti ai servizi provinciali per la difesa del suolo, le risorse idriche e forestali.
3. Le Conferenze provinciali e circondariali sono presiedute dal rappresentante della Provincia o del Comitato circondariale di Rimini di cui alla lett. b) del primo comma. Per il loro funzionamento si applicano le modalità previste per il Comitato tecnico regionale di cui all'art.12. Per quanto riguarda i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti si applicano le norme della LR 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche.
4. La Conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti con le esigenze ambientali e territoriali. A tal fine possono essere sentiti i rappresentanti di associazioni naturalistiche e di categoria. Sulla base delle risultanze della Conferenza, gli enti delegati approvano i progetti loro presentati.
5. A norma del secondo comma dell'art. 3 bis della Legge 29 ottobre 1987, n. 441 Sito esterno l'approvazione dei progetti da parte dei competenti organi degli enti delegati con il procedimento di cui al presente articolo sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comuali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ".
Art. 11
1.
Dopo il secondo comma dell'art. 16 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è aggiunto il seguente comma:
"3. Le domande di autorizzazione per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti devono essere accompagnate dal piano di recupero e valorizzazione ambientale dell'area interessata, da attuare successivamente alla chiusura della discarica o di parte di essa, a cura e spese del soggetto autorizzato ".
Art. 12
1.
Al primo comma dell'art. 17 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 dopo la lett. c) è aggiunta la seguente lett. d):
"d) i termini entro cui deve essere realizzato il piano di recupero e valorizzazione dell'area nel caso di attività di stoccaggio definitivo di rifiuti ".
Art. 13
1.
Al primo comma dell'art. 18 della LR 27 gennaio 1986, n. 6 le parole
" di cui alla lett. a) dell'art. 14 "
sono soppresse.
Art. 14
1.
Il quarto comma dell'art. 20 della LR 27 gennaio 1986, n. 6 è abrogato.
Art. 15
1.
Il secondo comma dell'art. 21 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è così sostituito:
"2. L'ente competente, ove sia rilevata la inosservanza delle norme statali o regionali ovvero delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale deono essere eliminate le irregolarità;
b) alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;
c) alla revoca della autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente ".
Art. 16
1.
Il secondo comma dell'art. 27 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è così sostituito:
"2. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le somme all'uopo assegnate con proprio atto deliberativo, sulla base di appositi rendiconti dell'attività svolta e delle spese sostenute ".
Art. 17
1.
Il secondo comma dell'art. 28 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è così sostituito:
"2. I contributi regionali per interventi urgenti relativi all'adeguamento del sistema di smaltimento dei rifiuti sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, anche in deroga alle norme di cui alla LR 12 dicembre 1985, n. 29 ".
Art. 18
1.
Il secondo comma dell'art. 29 della LR 27 gennaio 1986, n. 6 è abrogato.
Art. 19
1.
Il primo comma dell'art. 30 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 è così sostituito:
"1. In relazione ai provvedimenti assunti a norma degli articoli 9 e 12 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno la Giunta regionale è autorizzata nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con immenente pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, ad attuare le iniziative necessarie, ad approvare i progetti di intervento e ad assumere i conseguenti impegni di spesa ".
Sito esterno
Art. 20
1.
Dopo l'art. 30 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 6 sono aggiunti i seguenti articoli 31 e 32:
"Art. 31
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. I soggetti che non otemperino alle prescrizioni contenute nelle normative integrative regionali di cui al secondo comma dell'art. 1 sono soggetti al pagamento di una sanzione pecuniaria da Lire 500.000 a Lire 5.000.000.
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge spetta alle Province secondo le norme della LR 28 aprile 1984, n. 21. A detti enti sono devoluti i relativi proventi.
Art. 32
Delega per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
1. E' delegata ai Comuni l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 24 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, limitatamente all'abbandono di rifiuti urbani e speciali.
2. E' delegata alle Province l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal primo comma dell'art. 28 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno.
3. I proventi di tali sanzioni sono devoluti agli enti a cui è delegata l'applicazione delle sanzioni stesse ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.

Espandi Indice