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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30

COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988

Art. 14
Strutture organizzate regionali
1.
All'art. 24, secondo comma, della L. R. 18 agosto 1984, n. 44, il punto 13 è sostituito dal seguente:
"13. Servizio informativo e Statistica Compete al servizio l'esercizio delle funzioni regionali di promozione e coordinamento delle iniziative e dei progetti per la realizzazione del SIR Per il raccordo degli interventi opera con il concorso dei servizi di settore ed in particolare del Servizio Statistiche sanitarie e Osservatorio epidemiologico del Servizio Sviluppo agricolo e del Servizio Problemi del lavoro ".
2.
Nello stesso comma, dopo il n. 13, sono inseriti i seguenti:
"13 bis. Servizio informatico Compete al servizio l'esercizio dei compiti di coordinamento e riscontro sotto il profilo informatico dei progetti di automazione connessi al SIR e all'automazione dei servizi regionali, nonchè di gestione a scala regionale delle basi di dati del SIR di interesse generale.
13 ter. Servizio cartografico Competono al servizio nell'ambito delle azioni di coordinamento della realizzazione del SIR, le funzioni di produzione e coordinamento della realizzazione della cartografia, di messa a punto e utilizzo delle nuove tecnologie in materia di analisi territoriale dei fondamentali fattori fisici e antropici ".
3. Le competenze analitiche, l'articolazione ed il coordinamento dei servizi di cui ai commi precedenti sono stabiliti con i provvedimenti previsti dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 12 della LR 18 agosto 1984, n. 44.
4. Con gli stessi atti amministrativi sono adottate le disposizioni e rocedure atte ad assicurare l'unitarietà dell'azione delle strutture centrali regionali nello sviluppo del programma di realizzazione del SIR e per l'automazione dei servizi regionali in rapporto agli interlocutori esterni e rispetto al raccordo con gli altri servizi e strutture regionali operanti con compiti di attivazione ed utilizzo di sistemi informativi di settore.
5. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto individua il dirigente responsabile della adozione delle procedure per la tutela del segreto statistico, della riservatezza dei dati e delle misure che assicurano l' acquisizione, validazione e trasmissione all'ISTAT e alle Amministrazioni centrali dello Stato dei dati dovuti - con le modalità nei termini stabiliti - sulla base delle intese definite a tale scopo.
6. Con il medesimo atto sono adottate le misure necessarie ad assicurare l'efficace e tempestivo assolvimento dei compiti di cui al quinto comma.

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