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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30

COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988

Art. 17
Interventi per la realizzazione del Sistema informativo
1. Per l'impianto ed il funzionamento del SIR la Regione, nei limiti degli stanziamenti fissati nei bilanci pluriennali ed annuali, provvede al finanziamento:
a) delle spese per le strutture collegate alle articolazioni del SIR nei limiti di quanto indicato al precedente articolo;
b) di progetti di ricerca per la messa a punto sperimentale di basi informative fondamentali, per l'organizzazione delle conoscenze finalizzate alla rappresentazione dell'economia regionale e delle dinamiche connesse, nonchè per l'esecuzione di rilevazioni che concorrono al soddisfacimento del fabbisogno informativo a livello nazionale e comunitario;
c) di spese per la selezione, formazione e aggiornamento del personale delle strutture di coordinamento, nonchè di borse di studio regionali per stages presso le strutture del SIR, per tesi di laurea o ricerche di interesse regionale;
d) di altre spese, relative all'elaborazione e pubblicazione dei dati, alla diffusione dell'informazione statistica ed all'accesso alle informazioni del SIR.
2. La Regione concorre altresì al finanziamento:
a) degli investimenti per progetti - pilota per la produzione di software o di realizzazione hardware - software, di impianto di reti telematiche, sviluppati dalla Regione in collaborazione con enti ed organismi interessati, anche con l'utilizzo di apporti esterni a carattere specialistico;
b) degli investimenti destinati ai progetti che prevedano il primo impianto di basi informative fondamentali, ivi compreso il contributo agli Enti locali ed ai soggetti interessati all'adeguamento di procedure e attrezzature alle specifiche dei protocolli di base informativa definiti su base regionale;
c) degli investimenti per l'automazione dei servizi regionali e per l'attuazione dei prodotti harware e software finalizzati a rendere effettivo il diritto di accesso alle informazioni e la tutela dei diritti di cui all'art. 4;
d) di investimenti per l'automazione di servizi degli Enti locali di valore strategico per la costruzione del SIR nonchè per il concorso alla realizzazione degli interventi che, sulla base delle intese all'uopo definite, realizzano lo scamvio di dati tra sistemi informativi privati e SIR

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