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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30

COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988

Art. 18
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti al primo comma dell'art. 17 la Regione Emilia - Romagna fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti al secondo comma dell'art. 17 la Regione Emilia - Romagna fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio o con la modificazione di quelli esistenti, che verranno dotati dei finanziamenti necessari mediante l'utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito del bilancio pluriennale 1988/ 1990 ai Capitoli 03905, 03910 e 03911 della parte spesa del bilancio medesimo approvato con LR 9 maggio 1988, n. 18.
3. Alle necessarie variazioni di bilancio si provvederà in sede di approvazione delle leggi annuali di variazione al bilancio o di approvazione del bilancio, mentre per la modifica o l'integrazione dei finanziamenti di cui al secondo comma si provvederà con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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