LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30
COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988
Art. 19
Adozione degli indirizzi per la realizzazione del Sistema informativo regionale
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato regionale, su proposta della Giunta regionale, adotta gli indirizzi per la realizzazione del SIR.
2. Tenuto conto degli interventi in campo informativo e informatico attivati con riferimento ai diversi settori dell'attività regionale, agli indirizzi previsti al primo comma dovrà essere associato il contestuale adeguamento delle procedure e delle disposizioni esistenti che sono in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.