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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30

COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988

Art. 20
Norme di coordinamento
1. Le Unità sanitarie locali, gli enti ed istituti dipendenti dalla Regione o sottoposti alla sua vigilanza, nella realizzazione di progetti di sistema informativo e di informatizzazione sono tenuti ad operare nel rispetto degli indirizzi per la realizzazione del SIR di cui al primo comma dell'art. 19.
2. Le modalità di raccordo e coordinamento in materia sono definite ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 21.
3. L'adozione di atti regionali per la realizzazione di ricerche per la formazione di piani o progetti che comportino la realizzazione di nuove basi informative o l'implementazione di basi informative esistenti o l'attrizuione di contributi in merito, è sottoposta alla preliminare acquisizione del parere di conformità sotto il profilo informativo del competente servizio regionale che attesti la congruenza e la non ripetitività dei detti studi rispetto alle basi informative fondamentali formalizzate.

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