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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30

COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988

Art. 7
Indirizzi per la realizzazione del sistema informativo regionale
1. Il SIR è costituito da basi informative fondamentali consistenti in aggregati coerenti di informazioni formalmente individuate, a cui sono applicate procedure atte a garantire il grado di significatività, la qualità e l' aggiornamento delle informazioni stesse.
2. Il SIR è diretto a realizzare l'organizzazione dei flussi informativi in basi informative per le quali siano garantiti criteri uniformi di acquisizione, validazione e aggiornamento dei dati e l'utilizzo integrato dei dati tra basi informative diverse.
3. Il SIR è diretto, altresì, a garantire la disponibilità delle informazioni necessarie al controllo delle funzioni delegate, la verifica della efficienza ed efficacia della spesa, e degli effetti degli interventi realizzati; a questo fine sono riorganizzate le basi di dati costituite a fini gestionali.
4. La Regione promuove lo sviluppo delle basi informative degli Enti locali territoriali la cui realizzazione è rilevante al fine della qualità dei dati necessari al sistema informativo o comunque con questo integrabili. Assicura altresì l'estrazione dalle proprie basi informative delle informazioni di sintesi richieste a livello statale e comunitario.

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