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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30

COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988

Art. 11
Ruolo del Comune
1. Il Comune rappresenta al proprio livello il riferimento primario per l'organizzazione delle basi informative fondamentali secondo criteri omogenei atti a consentire la confrontabilità dei dati su base regionale.
2. In rapporto all'assolvimento di tale ruolo, la Regione d' intesa con gli enti ed organismi infraregionali, favorisce le opportune forme di raccordo tra i Comuni finalizzate a realizzare a scala intercomunale;
a) il coordimento dell'acquisizione delle basi informative di interesse del SIR derivanti da dati elaborati a livello comunale e intercomunale, ivi comprese le basi informative del settore sanitario costituite a scala di Unità sanitaria locale;
b) la realizzazione del collegamento nelle forme più idonee con le strutture di elaborazione automatica dei dati dei Comuni;
c) l'integrazione dei flussi informativi a fini prevalentemente gestionali di interesse del sistema informativo locale e la formazione delle basi di dati per la elaborazione da realizzare a scala regionale e infraregionale.
3. La Regione favorisce altresì la collaborazione tra i Comuni per la realizzazione delle applicazioni informatiche per le quali non appaia conveniente l'automazione a livello del singolo Comune.

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