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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30

COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988

Art. 4
Tutela dei diritti della persona
1. Nell'acquisizione, trattamento e diffusione da dati deve essere garantito il rispetto dei diritti della persona.
2. In particolare la costituzione di archivi nominativi dovrà essere limitata alle esigenze di gestione di funzioni amministrative o di servizi escludendo l'acquisizione di altre informazioni di carattere personale.
3. L'accesso a tali archivi dovrà essere limitato al personale autorizzato e limitatamente alle informazioni attinenti l'esercizio della funzione espletata.
4. Per l'estrazione di campioni sarà consentito l'accesso ad archivi nominativi ed ai dati richiesti di natura non personale.
5. Le indagini campionarie o mirate non possono prevedere l'acquisizione di dati personali non attinenti l'oggetto dell'indagine e comunque senza l'esplicito consenso dell'interessato.
6. E' vietata la diffusione delle informazioni individuali, attinenti persone fisiche o giuridiche, diverse da quelle per le quali norme di legge prevedano la pubblicità dei dati.
7. I protocolli per la realizzazione delle basi informativi fondamentali dovranno contenere le prescrizioni necessarie a garantire l'individuabilità delle responsabilità personali connesse ai diversi livelli di acquisizione ed elaborazione dei dati.
8. La Regione promuove l'intesa con gli Enti locali per l'estensione delle prescrizioni e dei controlli di cui al presente articolo alle procedure di acquisizione e gestione automatizzata di dati realizzate dagli enti medesimi.

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