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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30

COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988

Art. 5
Diritto d' accesso e segreto d' ufficio
1. La Regione, in attuazione dell'art. 5, quarto comma, dello Statuto, adotta le procedure necessarie a garantire agli enti pubblici, alle organizzazioni sociali ed economiche, alle istituzioni scientifiche e culturali ed ai cittadini interessati il diritto di accesso ai dati ed ai servizi del SIR
2. La Regione assicura altresì:
a) il diritto di chiunque ad ottenere le informazioni concernenti la propria persona e ad ottenere gratuitamente la correzione di eventuali errori ed omissioni;
b) il diritto degli enti pubblici e dei servizi, aziende ed istituti regionali che forniscono dati per il SIR, all'accesso gratuito ai dati forniti alle relative elaborazioni su tali dati ed alla restituzione delle elaborazioni riassuntive e di raffronto;
c) il diritto degli enti pubblici all'accesso alle informazioni elaborate e scala regionale.
3. La Regione promuove altresì la diffusione dell'informazione statistica, il coordinamento e lo sviluppo ad ogni livello delle iniziative e degli strumenti atti a dare efficace applicazione alla disposizione di cui al primo comma.
4. I dati e le informazioni coperti dal segreto d' ufficio non possono essere resi noti se non nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

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