LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30
COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Art. 10
Funzioni in campo informativo a scala infraregionale
1. Le Provincie, il Circondanrio di Rimini (1), le Assemblee dei Comuni di Imola e Cesena, nella realizzazione del sistema informativo a scala infraregionale, assicurano:
a) la realizzazione delle basi informative a scala infraregionale nel rispetto delle indicazioni sui dati e sulle modalità di acquisizione, validazione e aggiornamento degli stessi definite su base regionale;
b) il coordinamento e la validazione delle basi informative di interesse del SIR realizzate a scala comunale e intercomunale;
c) il collegamento con le strutture di elaborazione operanti a scala regionale ed intercomunale, promuovendo le opportune forme di raccordo informativo e informatico tra i Comuni;
d) l'acquisizione e validazione dei dati di sintesi forniti da altri enti ed aziende operanti a scala infraregionale di interesse del SIR
2. Gli enti ed organismi di cui al primo comma collaborano alla realizzazione delle rilevazioni previste a scala ampia e, in rapporto alle elaborazioni sviluppate per i piani di competenza infraregionale assicurano il ritorno agli Enti locali delle elaborazioni riassuntive e di raffronto.
Note del Redattore:
Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini ".
Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini ".
Vedi ora l'art. 5 comma 2 del nuovo Statuto.