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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30

COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 25 maggio 1992 n. 26

LR 6 novembre 1998 n. 35

Art. 11
Ruolo del Comune. Raccordo informativo a scala intercomunale.
1. Il Comune rappresenta al proprio livello il riferimento primario per l'organizzazione delle basi informative fondamentali secondo criteri omogenei atti a consentire la confrontabilità dei dati su base regionale.
2. In rapporto all'assolvimento di tale ruolo, la Regione d'intesa con gli enti ed organismi infraregionali, favorisce le opportune forme di raccordo tra i Comuni finalizzate a realizzare a scala intercomunale:
a) il coordinamento dell'acquisizione delle basi informative di interesse del SIR derivanti da dati elaborati a livello comunale da aziende o enti costituiti a livello comunale e intercomunale, ivi comprese le basi informative del settore sanitario costituite a scala di Unità sanitaria locale;
b) la realizzazione del collegamento nelle forme più idonee con le strutture di elaborazione automatica dei dati dei Comuni;
c) l'integrazione dei flussi informativi a fini prevalentemente gestionali di interesse del sistema informativo locale e la formazione delle basi di dati per la elaborazione da realizzare a scala regionale e infraregionale.
3. La Regione favorisce altresì la collaborazione tra i Comuni per la realizzazione delle applicazioni informatiche per le quali non appaia conveniente l'automazione a livello del singolo Comune.

Note del Redattore:

Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini ".

Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini ".

Vedi ora l'art. 5 comma 2 del nuovo Statuto.

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