LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30
COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Art. 12
Raccordo tra gli Enti locali per la realizzazione del sistema informativo
1. La Giunta regionale promuove le opportune forme di raccordo a livello politico e tecnico con gli Enti locali per la elaborazione delle linee e dei progetti di realizzazione del SIR.
Note del Redattore:
Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini ".
Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini ".
Vedi ora l'art. 5 comma 2 del nuovo Statuto.