LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30
COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Art. 13
Programmi pluriennali e annuali e protocolli per la formazione delle basi informative
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma pluriennale per la realizzazione del SIR, articolato per programmi-stralcio annuali.
2. Detto programma è approvato nell'ambito e con le procedure previste per il programma regionale di sviluppo.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti ed organismi interessati, approva i protocolli attinenti le basi informative fondamentali. Essi contengono, tra l'altro, le disposizioni per l'attuazione delle norme di cui agli articoli 4 e 5, le indicazioni concernenti i soggetti, i tempi e le modalità procedurali per l'attivazione delle basi informative, nonchè le risorse finanziarie e l'adeguamento delle strutture necessarie per l'impianto e la gestione delle basi stesse.
4. La Giunta regionale adotta le disposizioni e direttive tecniche e procedurali e di dettaglio per l'applicazione dei protocolli di cui al terzo comma.
Note del Redattore:
Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini ".
Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini ".
Vedi ora l'art. 5 comma 2 del nuovo Statuto.