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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30

COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 25 maggio 1992 n. 26

LR 6 novembre 1998 n. 35

Art. 18
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti al primo comma dell'art. 17 la Regione Emilia- Romagna fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti al secondo comma dell'art. 17 la Regione Emilia- Romagna fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio o con la modificazione di quelli esistenti, che verranno dotati dei finanziamenti necessari mediante l'utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito del bilancio pluriennale 1988/1990 ai Capitoli 03905, 03910 e 03911 della parte spesa del bilancio medesimo approvato con LR 9 maggio 1988, n. 18.
3. Alle necessarie variazioni di bilancio si provvederà in sede di approvazione delle leggi annuali di variazione al bilancio o di approvazione del bilancio, mentre per la modifica o l'integrazione dei finanziamenti di cui al secondo comma si provvederà con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

Note del Redattore:

Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini ".

Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini ".

Vedi ora l'art. 5 comma 2 del nuovo Statuto.

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