LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30
COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Art. 20
(sostituito comma 3 da art. 4 L.R. 25 maggio 1992 n. 26)
Norme di coordinamento
1. Le Unità sanitarie locali, gli enti ed istituti dipendenti dalla Regione o sottoposti alla sua vigilanza, nella realizzazione di progetti di sistema informativo e di informatizzazione sono tenuti ad operare nel rispetto degli indirizzi per la realizzazione del SIR di cui al primo comma dell'art. 19.
2. Le modalità di raccordo e coordinamento in materia sono definite ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 21.
3. L'adozione di atti regionali per la realizzazione di ricerche per la formazione di piani o progetti che comportino la realizzazione di nuove basi informative o l'implementazione di basi informative esistenti o l'attribuzione di contributi in merito, è sottoposta alla preliminare acquisizione dei pareri dei competenti servizi regionali che attestino la congruenza e la non ripetitività dei detti studi rispetto alle basi informative fondamentali formalizzate.
Note del Redattore:
Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini ".
Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini ".
Vedi ora l'art. 5 comma 2 del nuovo Statuto.