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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30

COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 25 maggio 1992 n. 26

LR 6 novembre 1998 n. 35

Art. 20

(sostituito comma 3 da art. 4 L.R. 25 maggio 1992 n. 26)

Norme di coordinamento
1. Le Unità sanitarie locali, gli enti ed istituti dipendenti dalla Regione o sottoposti alla sua vigilanza, nella realizzazione di progetti di sistema informativo e di informatizzazione sono tenuti ad operare nel rispetto degli indirizzi per la realizzazione del SIR di cui al primo comma dell'art. 19.
2. Le modalità di raccordo e coordinamento in materia sono definite ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 21.
3. L'adozione di atti regionali per la realizzazione di ricerche per la formazione di piani o progetti che comportino la realizzazione di nuove basi informative o l'implementazione di basi informative esistenti o l'attribuzione di contributi in merito, è sottoposta alla preliminare acquisizione dei pareri dei competenti servizi regionali che attestino la congruenza e la non ripetitività dei detti studi rispetto alle basi informative fondamentali formalizzate.

Note del Redattore:

Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini ".

Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini ".

Vedi ora l'art. 5 comma 2 del nuovo Statuto.

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