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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30

COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 25 maggio 1992 n. 26

LR 6 novembre 1998 n. 35

Art. 5
Diritto d'accesso e segreto d'ufficio
1. La Regione, in attuazione dell'art. 5, quarto comma, dello Statuto (3), adotta le procedure necessarie a garantire agli enti pubblici, alle organizzazioni sociali ed economiche, alle istituzioni scientifiche e culturali ed ai cittadini interessati il diritto di accesso ai dati ed ai servizi del SIR
2. La Regione assicura altresì:
a) il diritto di chiunque ad ottenere le informazioni concernenti la propria persona e ad ottenere gratuitamente la correzione di eventuali errori ed omissioni;
b) il diritto degli enti pubblici e dei servizi, aziende ed istituti regionali che forniscono dati per il SIR, all'accesso gratuito ai dati forniti alle relative elaborazioni su tali dati ed alla restituzione delle elaborazioni riassuntive e di raffronto;
c) il diritto degli enti pubblici all'accesso alle informazioni elaborate a scala regionale.
3. La Regione promuove altresì la diffusione dell'informazione statistica, il coordinamento e lo sviluppo ad ogni livello delle iniziative e degli strumenti atti a dare efficace applicazione alla disposizione di cui al primo comma.
4. I dati e le informazioni coperti dal segreto d'ufficio non possono essere resi noti se non nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Note del Redattore:

Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini ".

Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini ".

Vedi ora l'art. 5 comma 2 del nuovo Statuto.

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