LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30
COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Art. 6
Promozione della partecipazione di enti ed organismi alla realizzazione del sistema informativo regionale
1. Nella realizzazione del SIR la Regione promuove la partecipazione ed il raccordo con gli enti ed organismi interessati, con particolare riferimento agli Enti locali, agli organi centrali e periferici dello Stato (anche ai sensi dell'art. 34 della Legge 19 maggio 1976, n. 335 ) e alle altre Amministrazioni pubbliche, alle Università, alle Camere di commercio, alle organizzazioni della società civile.
Note del Redattore:
Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini ".
Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini ".
Vedi ora l'art. 5 comma 2 del nuovo Statuto.