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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30

COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 25 maggio 1992 n. 26

LR 6 novembre 1998 n. 35

Art. 7
Indirizzi per la realizzazione del sistema informativo regionale
1. Il SIR è costituito da basi informative fondamentali consistenti in aggregati coerenti di informazioni formalmente individuate, a cui sono applicate procedure atte a garantire il grado di significatività, la qualità e l'aggiornamento delle informazioni stesse.
2. Il SIR è diretto a realizzare l'organizzazione dei flussi informativi in basi informative per le quali siano garantiti criteri uniformi di acquisizione, validazione e aggiornamento dei dati e l'utilizzo integrato dei dati tra basi informative diverse.
3. Il SIR è diretto, altresì, a garantire la disponibilità delle informazioni necessarie al controllo delle funzioni delegate, la verifica della efficienza ed efficacia della spesa, e degli effetti degli interventi realizzati; a questo fine sono riorganizzate le basi di dati costituite a fini gestionali.
4. La Regione promuove lo sviluppo delle basi informative degli Enti locali territoriali la cui realizzazione è rilevante al fine della qualità dei dati necessari al sistema informativo o comunque con questo integrabili. Assicura altresì l'estrazione dalle proprie basi informative delle informazioni di sintesi richieste a livello statale e comunitario.

Note del Redattore:

Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini ".

Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini ".

Vedi ora l'art. 5 comma 2 del nuovo Statuto.

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