LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30
COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Art. 8
Articolazione del sistema informativo regionale
1. Il SIR si articola a livello regionale, infraregionale, comunale, secondo le disposizioni degli articoli 9,10 e 11. Ciascun livello, alla propria scala, acquisisce, verifica, aggiorna, elabora ed integra i flussi informativi ed assicura l'unificazione delle basi informative fondamentali.
Note del Redattore:
Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini ".
Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini ".
Vedi ora l'art. 5 comma 2 del nuovo Statuto.