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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30

COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 25 maggio 1992 n. 26

LR 6 novembre 1998 n. 35

Art. 9
Funzioni in campo informativo a scala regionale
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) definizione, con il concorso degli Enti locali interessati, delle basi informative fondamentali, e sviluppo delle azioni di sperimentazione e di coordinamento tecnico-metodologico ad esse connesse;
b) elaborazione delle informazioni e dei dati finalizzati necessari alla programmazione regionale, alle verifiche di conformità dell'esercizio delle funzioni delegate agli indirizzi regionali, ai servizi specialistici istituiti a livello regionale;
c) formazione delle basi di dati o delle elaborazioni necessarie per le finalità informative del livello statale e comunitario;
d) promozione della realizzazione delle strutture del SIR a livello infraregionale, comunale ed intercomunale;
e) promozione delle iniziative di selezione, formazione ed aggiornamento del personale da destinare al SIR.

Note del Redattore:

Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini ".

Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini ".

Vedi ora l'art. 5 comma 2 del nuovo Statuto.

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