LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30
COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
(Legge abrogata da art. 27 della L.R. 24 maggio 2004 n. 11,
ad eccezione dei commi 5 e 6 dell'art. 14,
che di seguito si riportano:
"Art. 14
5. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto
individua il dirigente responsabile della adozione delle
procedure per la tutela del segreto statistico, della
riservatezza dei dati e delle misure che assicurano
l'acquisizione, validazione e trasmissione all'ISTAT e alle
Amministrazioni centrali dello Stato dei dati dovuti - con le
modalità nei termini stabiliti - sulla base delle intese definite
a tale scopo.
6. Con il medesimo atto sono adottate le misure necessarie
ad assicurare l'efficace e tempestivo assolvimento dei compiti
di cui al quinto comma")