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Documento abrogato

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30

COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

(Legge abrogata da art. 27 della L.R. 24 maggio 2004 n. 11,

ad eccezione dei commi 5 e 6 dell'art. 14,

che di seguito si riportano:

"Art. 14

5. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto

individua il dirigente responsabile della adozione delle

procedure per la tutela del segreto statistico, della

riservatezza dei dati e delle misure che assicurano

l'acquisizione, validazione e trasmissione all'ISTAT e alle

Amministrazioni centrali dello Stato dei dati dovuti - con le

modalità nei termini stabiliti - sulla base delle intese definite

a tale scopo.

6. Con il medesimo atto sono adottate le misure necessarie

ad assicurare l'efficace e tempestivo assolvimento dei compiti

di cui al quinto comma")

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