Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1988, n. 31

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LR 11 FEBBRAIO 1988, N. 4 " VARIAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 1979, N. 12 E 22 OTTOBRE 1979, N. 34"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 6 agosto 1988

Art. 1
1. Al fine di provvedere agli inquadramenti disposti dalla LR 11 febbraio 1988, n. 4, articolo unico, primo comma e terzo comma, e alle connesse esigenze di assestamento di organico, la dotazione organica del personale del ruolo regionale è incrementata dei posti indicati nella tabella allegata alla presente legge.
2. I posti di cui al precedente comma sono istituiti ad esaurimento e sono automaticamente soppressi al verificarsi della vacanza.
3. Il numero del personale con rapporto di pubblico impiego inquadrato nel ruolo regionale non potrà, tuttavia, superare il numero complessivo dei posti della dotazione organica regionale fissata dalle vigenti disposizioni di legge regionale, senza considerare in esso il numero complessivo dei posti ad esaurimento di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Espandi Indice