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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1988, n. 31

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LR 11 FEBBRAIO 1988, N. 4 " VARIAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 1979, N. 12 E 22 OTTOBRE 1979, N. 34"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 6 agosto 1988

Art. 2
1. I posti costituiti dalla presente legge sono riservati al personale del ruolo regionale con rapporto di impiego in atto alla data di entrata in vigore della LR 11 febbraio 1988, n. 4, in possesso dei requisiti richiesti dalla stessa legge.
2. Il personale di cui al precedente comma, che in base a provvedimenti adottati abbia comunque già ottenuto l'inquadramento nella qualifica funzionale spettante in base alla LR 11 febbraio 1988, n. 4, mantiene tale inquadramento, salvo il riconoscimento di decorrenze previste dalla presente legge, qualora risulti più favorevole.

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