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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1988, n. 31

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LR 11 FEBBRAIO 1988, N. 4 " VARIAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 1979, N. 12 E 22 OTTOBRE 1979, N. 34"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 6 agosto 1988

Art. 3
1. L'inquadramento nei posti di cui alla tabella allegata alla presente legge viene conferito, alle condizioni stabilite dalla LR 11 febbraio 1988, n. 4, secondo l'ordine della gradiatoria dei concorsi interni previsti dall'art. 52 della LR 23 aprile 1979, n. 12, in base alla corrispondenza fra l'ordinamento dei livelli retributivi e qualifiche funzionali allora vigenti e l'attuale ordinamento delle qualifiche funzionali e dei profili professionali.
2. Ove, anche a seguito di tali corrispondenze, più graduatorie vengono a corrispondere ai posti attualmente ricadenti in un unico profilo professionale, si provvede articolando i posti fra le diverse graduatorie con criteri di proporzionalità in base al numero degli idonei interessati appartenenti a ciascuna di esse; detti criteri sono specificati con apposita delibera della Giunta regionale.

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