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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1988, n. 31

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LR 11 FEBBRAIO 1988, N. 4 " VARIAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 1979, N. 12 E 22 OTTOBRE 1979, N. 34"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 6 agosto 1988

Art. 4
1. L'inquadramento nei posti fissati dalla tabella di cui all'art. 1, a favore del personale regionale che ne abbia diritto è disposto con deliberazione della Giunta regionale adottata in conformità alla presente legge.
2. Gli effetti economici dell'inquadramento decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della LR 11 febbraio 1988, n. 4.
3. I soli effetti giuridici decorrono, ai sensi della LR 11 febbraio 1988, n. 4, dall'1 settembre 1978.

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