Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1988, n. 31

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LR 11 FEBBRAIO 1988, N. 4 " VARIAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 1979, N. 12 E 22 OTTOBRE 1979, N. 34"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 6 agosto 1988

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Al fine di provvedere agli inquadramenti disposti dalla LR 11 febbraio 1988, n. 4, articolo unico, primo comma e terzo comma, e alle connesse esigenze di assestamento di organico, la dotazione organica del personale del ruolo regionale è incrementata dei posti indicati nella tabella allegata alla presente legge.
2. I posti di cui al precedente comma sono istituiti ad esaurimento e sono automaticamente soppressi al verificarsi della vacanza.
3. Il numero del personale con rapporto di pubblico impiego inquadrato nel ruolo regionale non potrà, tuttavia, superare il numero complessivo dei posti della dotazione organica regionale fissata dalle vigenti disposizioni di legge regionale, senza considerare in esso il numero complessivo dei posti ad esaurimento di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Art. 2
1. I posti costituiti dalla presente legge sono riservati al personale del ruolo regionale con rapporto di impiego in atto alla data di entrata in vigore della LR 11 febbraio 1988, n. 4, in possesso dei requisiti richiesti dalla stessa legge.
2. Il personale di cui al precedente comma, che in base a provvedimenti adottati abbia comunque già ottenuto l'inquadramento nella qualifica funzionale spettante in base alla LR 11 febbraio 1988, n. 4, mantiene tale inquadramento, salvo il riconoscimento di decorrenze previste dalla presente legge, qualora risulti più favorevole.
Art. 3
1. L'inquadramento nei posti di cui alla tabella allegata alla presente legge viene conferito, alle condizioni stabilite dalla LR 11 febbraio 1988, n. 4, secondo l'ordine della gradiatoria dei concorsi interni previsti dall'art. 52 della LR 23 aprile 1979, n. 12, in base alla corrispondenza fra l'ordinamento dei livelli retributivi e qualifiche funzionali allora vigenti e l'attuale ordinamento delle qualifiche funzionali e dei profili professionali.
2. Ove, anche a seguito di tali corrispondenze, più graduatorie vengono a corrispondere ai posti attualmente ricadenti in un unico profilo professionale, si provvede articolando i posti fra le diverse graduatorie con criteri di proporzionalità in base al numero degli idonei interessati appartenenti a ciascuna di esse; detti criteri sono specificati con apposita delibera della Giunta regionale.
Art. 4
1. L'inquadramento nei posti fissati dalla tabella di cui all'art. 1, a favore del personale regionale che ne abbia diritto è disposto con deliberazione della Giunta regionale adottata in conformità alla presente legge.
2. Gli effetti economici dell'inquadramento decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della LR 11 febbraio 1988, n. 4.
3. I soli effetti giuridici decorrono, ai sensi della LR 11 febbraio 1988, n. 4, dall'1 settembre 1978.
Art. 5
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con gli stanziamenti che verranno annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio a favore dei capitoli corrispondenti ai capp. 00250 - 02220 - 04080 - 75050 - 41977 del bilancio di previsione per l'esercizio 1988, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del 2o comma dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 3 agosto 1988

Espandi Indice