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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Art. 13
Pubblica utilità
1. Entro l'area estrattiva individuata dall'atto di concessione le opere necessarie per la protezione igienica ed idrogeologica del giacimento, per il trasporto, il deposito e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e trasporto dell'energia ed in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.
2. Fuori dell'area estrattiva, le opere di cui al primo comma sono dichiarate di pubblica utilità con deliberazione della Giunta regionale su istanza del titolare della concessione.

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